Decreto legge 112. Bho!!!!
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Lorenzo Cadeddu
Daniele
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Decreto legge 112. Bho!!!!
Vorrei riportare un po' di articoli e un brevissimo spunto di riflessione sulle modalità con cui è nata questa legge.
Innanzitutto questa legge nasce come decreto-legge (NON legislativo) 112. Tale modalità di legiferazione è prevista nella costituzione:
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Tuttavia...
Questi articoli sono stati sviluppati in una legge, la 400/1988 di cui riporto l'articolo 15, riguardante per l'appunto i decreti-legge:
Art. 15 - Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la con- versione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le circostanze di urgenza riportate nel decreto sono le seguenti:
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Infine da wikipedia riporto che: La Corte Costituzionale considera un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. La stessa Corte si è recentemente (sentenza 29/1995) dichiarata competente a verificare la sussistenza di detti presupposti, in particolare affermando di poter dichiarare l'incostituzionalità del decreto legge nel caso di evidente mancanza degli stessi. Nel 2007 (sent. 171/2007) la stessa Consulta ha per la prima volta annullato un d.l. per carenza evidente dei presupposti e chiarito che la conversione parlamentare non può salvare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo.
Potrebbe essere questo un campo d'azione?? Ora la necessità e l'urgenza, sebbene possa essere giustificata (dal governo s'intende), nell'ottica della finanziaria può riguardare solamente le misure economiche. La trasformazione in fondazioni non credo sia così urgente (o almeno lo spero). Inoltre è una possibilità e non una misura di immediata applicazione. Inoltre il comma 3 dell'art 15 della legge 400/1988 prevede un contenuto del decreto omogeneo (non vedo cosa hanno da spartire banda larga e università) e corrispondente al titolo che è "decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (università, istruzione dove sono???).
Non so come si può fare ma non possiamo rivolgerci alla corte costituzionale visto che tutti questi che possono sembrare vizi di forma minano alle basi della democrazia??
PS Non sono un avvocato, nè un magistrato, nè uno studioso di legge e non so se quello che dico sia giusto. Tuttavia potremmo chiedere il parere di qualche esperto al riguardo e muoverci anche in questo ambito.
Innanzitutto questa legge nasce come decreto-legge (NON legislativo) 112. Tale modalità di legiferazione è prevista nella costituzione:
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Tuttavia...
Questi articoli sono stati sviluppati in una legge, la 400/1988 di cui riporto l'articolo 15, riguardante per l'appunto i decreti-legge:
Art. 15 - Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la con- versione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le circostanze di urgenza riportate nel decreto sono le seguenti:
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Infine da wikipedia riporto che: La Corte Costituzionale considera un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. La stessa Corte si è recentemente (sentenza 29/1995) dichiarata competente a verificare la sussistenza di detti presupposti, in particolare affermando di poter dichiarare l'incostituzionalità del decreto legge nel caso di evidente mancanza degli stessi. Nel 2007 (sent. 171/2007) la stessa Consulta ha per la prima volta annullato un d.l. per carenza evidente dei presupposti e chiarito che la conversione parlamentare non può salvare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo.
Potrebbe essere questo un campo d'azione?? Ora la necessità e l'urgenza, sebbene possa essere giustificata (dal governo s'intende), nell'ottica della finanziaria può riguardare solamente le misure economiche. La trasformazione in fondazioni non credo sia così urgente (o almeno lo spero). Inoltre è una possibilità e non una misura di immediata applicazione. Inoltre il comma 3 dell'art 15 della legge 400/1988 prevede un contenuto del decreto omogeneo (non vedo cosa hanno da spartire banda larga e università) e corrispondente al titolo che è "decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (università, istruzione dove sono???).
Non so come si può fare ma non possiamo rivolgerci alla corte costituzionale visto che tutti questi che possono sembrare vizi di forma minano alle basi della democrazia??
PS Non sono un avvocato, nè un magistrato, nè uno studioso di legge e non so se quello che dico sia giusto. Tuttavia potremmo chiedere il parere di qualche esperto al riguardo e muoverci anche in questo ambito.
Daniele- Numero di messaggi : 17
Data d'iscrizione : 16.10.08
Re: Decreto legge 112. Bho!!!!
Non era 133?
Al di la di questo... Colui che aveva il potere di bloccare il decreto rifiutando le motivazioni di urgenza era Napolitano, e non lo ha fatto. Non so se i decreti legge possano essere esaminati dalla Corte Costituzionale, ma anche se questa ipotesi fosse vera dubito che l'esame presso la Corte abbia tempi più brevi di quelli che richiede un decreto ad essere convertito il legge. In pratica, quando la Corte avrà espresso la sentenza sul decreto la 133 sarà legge da parecchio tempo ormai.
Al di la di questo... Colui che aveva il potere di bloccare il decreto rifiutando le motivazioni di urgenza era Napolitano, e non lo ha fatto. Non so se i decreti legge possano essere esaminati dalla Corte Costituzionale, ma anche se questa ipotesi fosse vera dubito che l'esame presso la Corte abbia tempi più brevi di quelli che richiede un decreto ad essere convertito il legge. In pratica, quando la Corte avrà espresso la sentenza sul decreto la 133 sarà legge da parecchio tempo ormai.
Lorenzo Cadeddu- Numero di messaggi : 48
Località : Roma
Data d'iscrizione : 18.10.08
Re: Decreto legge 112. Bho!!!!
Lorenzo Cadeddu ha scritto: Non era 133?
Credo che qui tu possa trovare una risposta esaustiva alla tua domanda...
http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
noise- Numero di messaggi : 12
Data d'iscrizione : 20.10.08
Re: Decreto legge 112. Bho!!!!
Grazie della puntualizzazione Non ho minimamente pensato che la legge potesse avere un nome diverso dal decreto da cui proviene
Lorenzo Cadeddu- Numero di messaggi : 48
Località : Roma
Data d'iscrizione : 18.10.08
Corte Costituzionale
Daniele ho analizzato con un po' di calma i punti che hai sottolineato. Non sono un giurista ma secondo me ci sono gli estremi per rivolgersi alla corte costituzionale. Se tutti cercassimo di contattare un avvocato, un giurista o un professore di legge per analizzare la questione sarebbe ottimo. Cerchiamo, entro venerdì, di scrivere qualcosa alla corte; che ne pensate?
Edo
Edo
iter legislativo
Tra le poche cose che ricordo del diritto studiato alle superiori c'è il fatto che anche se il presidente della republica (all'attivo G. Napolitano) manda indietro un decreto in modo da sollecitare cambiamenti o comunque una revisione, se il parlamento glielo ripresenta senza una virgola modificata lui è costretto ad approvarlo ( qui scatterebbe un'altra discussione che però credo prescinda dalle nostre competenze..)
quindi è una pratica in effetti inutile se in parlamento si è già deciso di trasformarlo da decreto legge in legge ( evidentemente si sono trovati daccordo.. ) però credo ci sia l'opzione di un referendum abrogativo.. bisogna raccogliere molte firme (mi sembra di ricordare 50.000, mi informerò...) ma basterebbero tutti gli studenti per l'abrogazione non vi pare?
quindi è una pratica in effetti inutile se in parlamento si è già deciso di trasformarlo da decreto legge in legge ( evidentemente si sono trovati daccordo.. ) però credo ci sia l'opzione di un referendum abrogativo.. bisogna raccogliere molte firme (mi sembra di ricordare 50.000, mi informerò...) ma basterebbero tutti gli studenti per l'abrogazione non vi pare?
valhalla- Numero di messaggi : 32
Data d'iscrizione : 24.10.08
Re: Decreto legge 112. Bho!!!!
Un referendum abrogativo richiede, se non ricordo male, che il 50% +1 degli aventi diritto al voto voti.
Richiede tempo, prima che si finisca alle urne, senza contare che qui sono molti gli articoli della legge da cambiare, e per ognuno di essi servirebbe un quesito. Insomma, come fu per la legge sulla procreazione assistita, in cui c'erano 4 quesiti diversi, uno per ogni punto della legge da cambiare.
Comunque è pur sempre una strada, sinceramente vorrei sapere se qualcuno sta iniziando a raccogliere le carte per iniziare a raccogliere le firme. Io sinceramente non saprei da dove partire.
Richiede tempo, prima che si finisca alle urne, senza contare che qui sono molti gli articoli della legge da cambiare, e per ognuno di essi servirebbe un quesito. Insomma, come fu per la legge sulla procreazione assistita, in cui c'erano 4 quesiti diversi, uno per ogni punto della legge da cambiare.
Comunque è pur sempre una strada, sinceramente vorrei sapere se qualcuno sta iniziando a raccogliere le carte per iniziare a raccogliere le firme. Io sinceramente non saprei da dove partire.
Cosa si può fare?
Si hai ragione è il 50%+1 degli aventi diritto il quorum per abrogare la legge ma per richiedere il referendum mi sembra siano di meno.. non riesco a trovare fonti attendibili scusatemi =( --->per maggiori infos LINK
ad ogni modo x un eventuale raccolta firme in caso bastino ancune decine di migliaia ci si può organizzare credo... già se ognuno si prendesse la responsabilità e la briga di prendere le firme tra una lezione e l'altra sarebbe una cosa buona. Nell'eventualità io sono disponibile.
ad ogni modo x un eventuale raccolta firme in caso bastino ancune decine di migliaia ci si può organizzare credo... già se ognuno si prendesse la responsabilità e la briga di prendere le firme tra una lezione e l'altra sarebbe una cosa buona. Nell'eventualità io sono disponibile.
valhalla- Numero di messaggi : 32
Data d'iscrizione : 24.10.08
Re: Decreto legge 112. Bho!!!!
Non ho approfondito personalmente l'argomento, ma stando a quanto ho letto non credo che la via del referendum abrogativo sia percorribile in questo specifico caso...
http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131354/131360/articolo.htm
Beh, pare che la 133 debba considerarsi proprio legge tributaria o di bilancio. Ho sentito pareri discordanti, ma si potrebbe forse intervenire solo per quanto riguarda la conversione in fondazioni private e si tratterebbe allora di abrogazione parziale.
Ora, riferisco solo dei sentito dire. Spero che i ragazzi che si occupano di questo gruppo possano verificare... e smentirmi! Perché personalmente quella del referendum mi sembrava un'idea forte con un forte messaggio: la protesta non è gratuita ma si vuole raggiungere un risultato, e lo si vuole fare proprio sfruttando quegli strumenti democratici che la nostra Costituzione ci assicura.
http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131354/131360/articolo.htm
la Costituzione ha scritto:Articolo 75
E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Beh, pare che la 133 debba considerarsi proprio legge tributaria o di bilancio. Ho sentito pareri discordanti, ma si potrebbe forse intervenire solo per quanto riguarda la conversione in fondazioni private e si tratterebbe allora di abrogazione parziale.
Ora, riferisco solo dei sentito dire. Spero che i ragazzi che si occupano di questo gruppo possano verificare... e smentirmi! Perché personalmente quella del referendum mi sembrava un'idea forte con un forte messaggio: la protesta non è gratuita ma si vuole raggiungere un risultato, e lo si vuole fare proprio sfruttando quegli strumenti democratici che la nostra Costituzione ci assicura.
noise- Numero di messaggi : 12
Data d'iscrizione : 20.10.08
Re: Decreto legge 112. Bho!!!!
Scusate ragazzi ma a me pare una cazzata!
Questa 133 non mi sembra una legge di bilancio (anche se ufficilamente lo sia), scorrendo rapidamente ho letto le seguenti cose:
-Regole sull'Expo di Milano
-Banda larga
-Strategia energetica
-Banca del mezzogiorno per finanziare la mafia
-Trattamento dei dati personali
-Durata della carta d'identità
-Installazione degli impianti negli edifici
-Risparmio energetico
eccetera,
ad esempio:
La seconda parte somiglia ad una finanziaria, ma il resto mi sembra un pasticciaccio bruttissimo con dentro di tutto!
Questa 133 non mi sembra una legge di bilancio (anche se ufficilamente lo sia), scorrendo rapidamente ho letto le seguenti cose:
-Regole sull'Expo di Milano
-Banda larga
-Strategia energetica
-Banca del mezzogiorno per finanziare la mafia
-Trattamento dei dati personali
-Durata della carta d'identità
-Installazione degli impianti negli edifici
-Risparmio energetico
eccetera,
ad esempio:
nella sezione banda larga non mi sembra abbia carattere tributario!1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
La seconda parte somiglia ad una finanziaria, ma il resto mi sembra un pasticciaccio bruttissimo con dentro di tutto!
peppuzzu- Numero di messaggi : 5
Data d'iscrizione : 24.10.08
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